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ARTICOLI DELLO STATUTO
Art
1 — Denominazione e sede È costituita, presso la Scuola di Specializzazione
in Diritto Civile dell’Università di Camerino l’associazione denominata”Associazione
Master in Diritto Economia e Tecnologie Informatiche dell’Università
di Camerino – ( in seguito denominata AMDETI - UNICAM o associazione)- La sede dell’associazione è individuata
presso lo studio dell’Avv. Claudio Fraticelli, sito in Via Roma, n.
295 – Macerata. Art.2
Scopo L’associazione non ha scopo di lucro e non persegue
fini politici. Essa si propone: Ø
di
promuovere e sviluppare i rapporti tra quanti hanno conseguito il
master e tra questi e l'Università di Camerino e il mondo del lavoro; Ø
di
promuovere il Master e l'immagine di quanti hanno conseguito il master,
le loro specificità culturali e manageriali e le iniziative a loro
sostegno; Ø
di
collaborare con l'Università, con le associazioni professionali e
di categoria, con enti, aziende pubbliche e private e con organizzazioni
di studi professionali; Ø
di
collaborare con l'Università di Camerino ed il Master in Diritto Economia
e Tecnologie Informatica alla formazione informatica di studenti,
diplomandi, laureandi, dottorandi, personale docente e non docente
Ø
di
contribuire all'aggiornamento culturale e professionale dei soci,
favorendone lo scambio di idee ed esperienze, agevolandoli nella conoscenza
del progresso dell'Informatica (e di tutte le discipline ad essa collegate)
e facilitandoli nella partecipazione a corsi e/o eventi di aggiornamento
Ø
di
costituire interfaccia tra soci ed enti, imprese, università, centri
di ricerca, utenti, mondo del lavoro
Ø
di
promuovere (per mezzo di qualsiasi strumento di comunicazione) studi,
ricerche, pubblicazioni e manifestazioni su problemi tecnici, scientifici
e sociali che richiamino l'attenzione dell'opinione pubblica sull'importanza
delle materie di studio del Master Ø
di
promuovere, partecipare a, organizzare, svolgere corsi o seminari
di formazione professionale e formazione continua per i soci
nonché di collaborare ad eventuali iniziative di formazione
permanente varate dall’Università di Camerino nelle materie oggetto
del corso di Master Ø
l'associazione
può svolgere la propria attività per altri Enti o soggetti pubblici
o privati, previa stipula di un apposito contratto o convenzione o
accordo. Ø
l'Associazione
potrà collaborare e/o associarsi e/o confederarsi con organizzazioni
nazionali e/o internazionali che perseguano analoghe finalità. Ø
l'Associazione
potrà definire, partecipare a, compartecipare, organizzare ed istituire
Progetti, espressi in qualsiasi forma consentita dalla legge, che
siano coerenti con i fini sociali.
Art.
3- Durata La durata dell’associazione è illimitata e potrà essere
sciolta con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati. Art.
4 I soci I Soci, che debbono godere dei diritti civili, si distinguono
in cinque categorie: a.
Ordinari, b.
Affiliati, c.
Studenti, d.
Sostenitori e.
Onorari. a) Soci Ordinari.
Possono iscriversi, come soci Ordinari, coloro che
hanno conseguito il titolo di Master in Diritto Economia e Tecnologie
Informatiche presso l’Università di Camerino
e coloro che hanno svolto incarichi di docenza o collaborazione
durante lo svolgimento delle varie edizioni del Master. b) Soci Affiliati.
Possono iscriversi, come soci Affiliati, i possessori
di Diploma Universitario in Informatica o di Diploma conseguito presso
Scuole Dirette a Fini Speciali in Informatica, o di altro titolo dichiarato
equipollente ai suddetti diplomi dalle competenti autorità, nonché
persone fisiche che, per la loro formazione scientifica e tecnica,
o per la loro esperienza lavorativa, sono interessate agli scopi dell'Associazione.
c) Soci Studenti.
Possono iscriversi, come soci Studenti, persone fisiche
regolarmente iscritte al Master in Diritto Economia e tecnologia informatica
presso l’Università di Camerino d) Soci Sostenitori.
Possono iscriversi, come soci Sostenitori, persone
fisiche o giuridiche che aiutano tangibilmente l'Associazione. e) Soci Onorari.
Possono essere iscritti, come soci Onorari, personalità
del mondo scientifico e culturale la cui presenza possa contribuire
al raggiungimento dei fini sociali. Soltanto i Soci Ordinari, Affiliati e Studenti hanno
diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. Art.
5 Domanda di ammissione Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione
dovranno redigere una domanda su apposito modulo. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita
all’atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata
all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo,
il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione
è ammesso appello all’assemblea generale. Lo status di
associato non può essere trasmesso a terzi per atto inter vivos. Art.
6 — Diritti dei soci Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione,
del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell’elettorato
attivo e passivo. Art.
7 — Decadenza dei soci I soci cessano di appartenere all’associazione nei
seguenti casi: -
dimissione volontaria; -
morosità protrattasi per oltre 30 giorni dalla scadenza del
versamento della quota associativa richiesta; -
radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti
il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni
ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con
la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il
provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere
ratificato dall’assemblea ordinaria. Nel corso ditale assemblea, alla
quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in
contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti.
L’associato radiato non può essere più ammesso nell’associazione. Art.8
- Organi Gli
organi sociali sono: -
l’assemblea generale dei soci -
il presidente -
il consiglio direttivo -
il collegio dei revisori contabili. Art.
8 - Assemblea L’assemblea
generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione
ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinari Art.
9 - Diritti di partecipazione Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e
straordinarie dell’associazione i soli soci in regola con il versamento
della quota associativa annua. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo
di delega scritta, non più di un associato. Art.10
- Compiti dell’assemblea La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà almeno
otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione
e contestuale comunicazione agli associati a mezzo telefono, posta,
fax o telegramma. L’assemblea deve essere convocata almeno una volta
all’anno per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario
e per la programmazione, dell’attività futura. Spetta all’assemblea
deliberare in merito all’eventuale modifica dello statuto e dei regolamenti
e per la nomina degli organi dell’associazione. Art.
11 — Validità assembleare L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima
convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati
aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole
della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita
quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto
e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’assemblea
ordinaria che l’assemblea straordinaria saranno validamente costituite
qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con
il voto dei presenti. Art.
12 — Assemblea straordinaria Le eventuali modifiche del presente statuto potranno
essere discusse e deliberate solo dall’assemblea straordinaria dei
soci e solo se poste all’ordine del giorno. Art.
13 - Consiglio Direttivo Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre
membri fino ad un massimo di undici, eletti dall’assemblea, e nel
proprio ambito nomina il presidente, vicepresidente ed il segretario
con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono esclusivamente
a titolo gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni
ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno
adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente. Nel caso in cui uno o più dei componenti il consiglio
direttivo sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a
svolgere attività professionale a favore dell’associazione, dovrà
essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che
nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell’attività di consigliere
svolta. Art.
14 - Dimissioni Nel
caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio venissero
a mancare uno o più consiglieri, il presidente provvederà alla convocazione
dell’assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in
carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Il consiglio
direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per
dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza
dei suoi componenti. Art.
15 - Convocazione Direttivo Il
consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga
necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un consigliere,
senza formalità. Art.
16 - Compiti del consiglio direttivo Sono
compiti del consiglio direttivo: a)
deliberare sulle domande di ammissione dei soci; b)
redigere il rendiconto economico-finanziario da sottoporre
al collegio dei revison contabili e all’assemblea; c)
fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire
almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria qualora
lo reputi necessario o venga chiesto dai soci; d)
redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività
sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati; e)
adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora
si dovessero rendere necessari; f)
attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle
decisioni dell’assemblea dei soci. Art.
17 — Il bilancio Il consiglio direttivo redige il bilancio ovvero il
rendiconto dell’associazione e ogni altra documentazione contabile
che si rendesse necessaria per legge o per disposizioni dell’assemblea. Art.
18 — Il Presidente Il presidente, per delega del consiglio direttivo,
dirige l’associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Art.
19 — Il Vice presidente Il vice-presidente sostituisce il presidente in caso
di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle
quali venga espressamente delegato. Art.
20 -Il Segretario Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del
presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni,
attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione
dell’associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché
delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del
consiglio direttivo. Art.
21 — Il Collegio dei revisori contabili Il collegio dei revisori contabili è composto da tre
membri, eletti dall’assemblea, e nel proprio ambito nomina il presidente. Il collegio dei revisori contabili verifica la corretta
gestione sul piano economico-finanziario e controlla le operazioni
intraprese dall’associazione. In particolare, esprime il proprio parere sul rendiconto
annuale dell’associazione e sugli altri documenti contabili redatti,
prima che gli stessi vengano presentati all’assemblea per l’approvazione. Il collegio dei revisori contabili rimane in carica
quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
. Art.
22 — Anno sociale L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il
10 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Art.
23 — Patrimonio I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative
determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di
enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti
dalle attività organizzate dalla associazione, dalle raccolte dei
fondi. Durante la vita dell’associazione non potranno essere
distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi,
riserve o capitale. Art.
24 - Sezioni L’associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi
che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi
sociali. Art.
25 — Clausola compromissoria Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione
ed i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un
collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati
dalle parti, ed il terzo con funzioni di presidente, dagli arbitri
così designati o, in difetto, dal presidente dell’ordine dei dottori
commercialisti di La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio
arbitrale dovrà comunicano all’altra con lettera raccomandata da inviarsi
entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell’evento originante
la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di
aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure
il nominativo del proprio arbitro. L’altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entrò
il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della
raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l’arbitro sarà
nominato, su richiesta della parte che ha promosso l’arbitrato, Magnificio
Rettore dell’Università di Camerino L’arbitrato
avrà sede in , ed il collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la
massima libertà di forma dovendosi considerare, ad ogni effetto, come
irrituale. Art.
26— Scioglimento Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea
generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione,
sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5
dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle
deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria
da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’associazione
deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe. L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione,
delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo
del patrimonio dell’associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore
di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di
pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. Tale statuto costituisce parte integrante e sostanziale
dell’atto costitutivo in pari data redatto.
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