STATUTO

 

ARTICOLI DELLO STATUTO

art.1 art.2 art.3 art.4 art.5
art.6 art.7 art.8 art.9 art.10
art.11 art.12 art.13 art.14 art.15
art.16 art.17 art.18 art.19 art.20
art.21 art.22 art.23 art.24 art.25
art.26

 

 

 

Art 1 — Denominazione e sede

È costituita, presso la Scuola di Specializzazione in Diritto Civile dell’Università di Camerino l’associazione denominata”Associazione Master in Diritto Economia e Tecnologie Informatiche dell’Università di Camerino – ( in seguito denominata AMDETI - UNICAM o associazione)- La sede dell’associazione è individuata presso lo studio dell’Avv. Claudio Fraticelli, sito in Via Roma, n. 295 – Macerata.

 

Art.2  Scopo

L’associazione non ha scopo di lucro e non persegue fini politici. Essa si propone:

Ø                di promuovere e sviluppare i rapporti tra quanti hanno conseguito il master e tra questi e l'Università di Camerino e il mondo del lavoro;

Ø                di promuovere il Master e l'immagine di quanti hanno conseguito il master, le loro specificità culturali e manageriali e le iniziative a loro sostegno;

Ø                di collaborare con l'Università, con le associazioni professionali e di categoria, con enti, aziende pubbliche e private e con organizzazioni di studi professionali;

Ø                di collaborare con l'Università di Camerino ed il Master in Diritto Economia e Tecnologie Informatica alla formazione informatica di studenti, diplomandi, laureandi, dottorandi, personale docente e non docente

Ø                di contribuire all'aggiornamento culturale e professionale dei soci, favorendone lo scambio di idee ed esperienze, agevolandoli nella conoscenza del progresso dell'Informatica (e di tutte le discipline ad essa collegate) e facilitandoli nella partecipazione a corsi e/o eventi di aggiornamento

Ø                di costituire interfaccia tra soci ed enti, imprese, università, centri di ricerca, utenti, mondo del lavoro 

Ø                di promuovere (per mezzo di qualsiasi strumento di comunicazione) studi, ricerche, pubblicazioni e manifestazioni su problemi tecnici, scientifici e sociali che richiamino l'attenzione dell'opinione pubblica sull'importanza delle materie di studio del Master

Ø                di promuovere, partecipare a, organizzare, svolgere corsi o seminari di formazione professionale e formazione continua per i soci  nonché di collaborare ad eventuali iniziative di formazione permanente varate dall’Università di Camerino nelle materie oggetto del corso di Master

Ø                l'associazione può svolgere la propria attività per altri Enti o soggetti pubblici o privati, previa stipula di un apposito contratto o convenzione o accordo.

Ø                 l'Associazione potrà collaborare e/o associarsi e/o confederarsi con organizzazioni nazionali e/o internazionali che perseguano analoghe finalità.

Ø                 l'Associazione potrà definire, partecipare a, compartecipare, organizzare ed istituire Progetti, espressi in qualsiasi forma consentita dalla legge, che siano coerenti con i fini sociali.




Art. 3- Durata

La durata dell’associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.

 

Art. 4 I soci

I Soci, che debbono godere dei diritti civili, si distinguono in cinque categorie:

a.      Ordinari,

b.     Affiliati,

c.     Studenti,

d.     Sostenitori

e.      Onorari.

a) Soci Ordinari.

Possono iscriversi, come soci Ordinari, coloro che hanno conseguito il titolo di Master in Diritto Economia e Tecnologie Informatiche presso l’Università di Camerino  e coloro che hanno svolto incarichi di docenza o collaborazione durante lo svolgimento delle varie edizioni del Master.

b) Soci Affiliati.

Possono iscriversi, come soci Affiliati, i possessori di Diploma Universitario in Informatica o di Diploma conseguito presso Scuole Dirette a Fini Speciali in Informatica, o di altro titolo dichiarato equipollente ai suddetti diplomi dalle competenti autorità, nonché persone fisiche che, per la loro formazione scientifica e tecnica, o per la loro esperienza lavorativa, sono interessate agli scopi dell'Associazione.

c) Soci Studenti.

Possono iscriversi, come soci Studenti, persone fisiche regolarmente iscritte al Master in Diritto Economia e tecnologia informatica presso l’Università di Camerino

d) Soci Sostenitori.

Possono iscriversi, come soci Sostenitori, persone fisiche o giuridiche che aiutano tangibilmente l'Associazione.

e) Soci Onorari.

Possono essere iscritti, come soci Onorari, personalità del mondo scientifico e culturale la cui presenza possa contribuire al raggiungimento dei fini sociali.

Soltanto i Soci Ordinari, Affiliati e Studenti hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

 

Art. 5  Domanda di ammissione

Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea generale.

Lo status di associato non può essere trasmesso a terzi per atto inter vivos.

 

Art. 6 — Diritti dei soci

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell’elettorato attivo e passivo.

 

Art. 7 — Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:

-         dimissione volontaria;

-         morosità protrattasi per oltre 30 giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa richiesta;


-         radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’assemblea ordinaria. Nel corso ditale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. L’associato radiato non può essere più ammesso nell’associazione.

 

Art.8 - Organi

Gli organi sociali sono:

- l’assemblea generale dei soci

- il presidente

- il consiglio direttivo

-  il collegio dei revisori contabili.

 

Art. 8 - Assemblea

L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinari

 

Art. 9  - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli soci in regola con il versamento della quota associativa annua.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

 

Art.10 - Compiti dell’assemblea

La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà almeno otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo telefono, posta, fax o telegramma.

L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e per la programmazione, dell’attività futura. Spetta all’assemblea deliberare in merito all’eventuale modifica dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell’associazione.

 

Art. 11 — Validità assembleare

L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

 

Art. 12 — Assemblea straordinaria

Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall’assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all’ordine del giorno.

 

Art. 13 -  Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di undici, eletti dall’assemblea, e nel proprio ambito nomina il presidente, vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere.

Tutti gli incarichi sociali si intendono esclusivamente a titolo gratuito.

Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

Nel caso in cui uno o più dei componenti il consiglio direttivo sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore dell’associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell’attività di consigliere svolta.

 

Art. 14 - Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, il presidente provvederà alla convocazione dell’assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

 

Art. 15 - Convocazione Direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un consigliere, senza formalità.

 

Art. 16 - Compiti del consiglio direttivo

 

Sono compiti del consiglio direttivo:

 

a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

b)         redigere il rendiconto economico-finanziario da sottoporre al collegio dei revison contabili e all’assemblea;

c)      fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;

d)         redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;

e)         adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;

f)       attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci.

 

Art. 17 — Il bilancio

Il consiglio direttivo redige il bilancio ovvero il rendiconto dell’associazione e ogni altra documentazione contabile che si rendesse necessaria per legge o per disposizioni dell’assemblea.

 

Art. 18 — Il Presidente

Il presidente, per delega del consiglio direttivo, dirige l’associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

 

Art. 19 — Il Vice presidente

Il vice-presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

 

Art. 20 -Il Segretario

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

 

Art. 21 — Il Collegio dei revisori contabili

Il collegio dei revisori contabili è composto da tre membri, eletti dall’assemblea, e nel proprio ambito nomina il presidente.

Il collegio dei revisori contabili verifica la corretta gestione sul piano economico-finanziario e controlla le operazioni intraprese dall’associazione.

In particolare, esprime il proprio parere sul rendiconto annuale dell’associazione e sugli altri documenti contabili redatti, prima che gli stessi vengano presentati all’assemblea per l’approvazione.

Il collegio dei revisori contabili rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono

rieleggibili.         .

 

Art. 22 — Anno sociale

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 10 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

 

Art. 23 — Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla associazione, dalle raccolte dei fondi.

Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

 

Art. 24 - Sezioni

L’associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

 

Art. 25 — Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal presidente dell’ordine dei dottori commercialisti di

La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicano all’altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L’altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entrò il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l’arbitro


sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l’arbitrato, Magnificio Rettore dell’Università di Camerino

L’arbitrato avrà sede in , ed il collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare, ad ogni effetto, come irrituale.

 

Art. 26— Scioglimento

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.

L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Tale statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell’atto costitutivo in pari data redatto.

 

Letto, approvato e sottoscritto a Camerino,  il 15 novembre 2002

 

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